Guai a confondere un Moscato con un Barolo!
da “Diritto e Giustizia” il Quotidiano di informazione giuridica del 15 Ottobre 2013
di Marilisa Bombi
Perchè non solo il sommelier ma anche la legge stabilisce che ogni vino si distingue per le sue caratteristiche al sapore o all’olfatto e quindi sui nomi non si può equivocare. Anche in relazione al fatto che i disciplinari servono proprio a questo.
(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4883/13; depositata il 3 ottobre)
Bene ha fatto quindi il Ministero per le politiche agricole a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo”, nella parte in cui aveva consentito che la denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Barolo” e “Barolo riserva” potesse essere seguita dalle menzioni geografiche aggiuntive di “Cannubi Boschis ma anche solo Cannubi”, “Cannubi Muscatel o Cannubi”, “Cannubi San Lorenzo o Cannubi” e “Cannubi Valletta o Cannubi”, ritenendo ingiustificata l’estensione della menzione “Cannubi” (che è una collina) anche alle zone di produzione che “Cannubi” non sono, chiamandosi “Boschis” (o Monghisolfo), “Muscatel”, “San Lorenzo” e “Valletta”. Barolo, Barolo riserva, Cannubi, Cannubi Boschis, Muscatel, Cannubi Muscatel … La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 4883 ha ribaltato la decisione del Giudice di primo grado che aveva sì concluso nel senso che la menzione geografica aggiuntiva ha lo scopo di esaltare maggiormente il legame tra il prodotto ed il territorio e, conseguentemente, ha la funzione di indicare in etichetta informazioni più chiare per il consumatore. E che, quindi, sussisteva una «sostanziale differenza tra il Barolo prodotto nell’area “Cannubi” tout court e quello prodotto con uve cresciute sulla stessa collina, ma nelle diverse sottozone “Boschis”, “Muscatel”, “San Lorenzo” o “Valletta”», tenuto conto che «accanto alla storicità delle denominazioni, è riconosciuto un fattore di differenza, definito “effetto suolo”, sebbene lo stesso sia poi ritenuto non significativo». Ma il TAR aveva poi concluso sostenendo una carenza di istruttoria dell’azione amministrativa e la conseguente violazione della ratio della normativa in materia. D’altra parte, ove le sottozone fossero qualitativamente identiche, aveva aggiunto, «non sarebbe dato comprendere l’interesse a potersi fregiare della menzione aggiuntiva “Cannubi” tout court, che nulla aggiungerebbe in termini di pregio del prodotto rispetto alle altre menzioni aggiuntive della collina Cannubi. Mentre, aggiungeva infine, l’eventuale pregiudizio derivante dalla indicazione “Muscatel” era irrilevante e poteva, ove del caso, essere neutralizzato attraverso la modifica del nome della specifica sottozona. Ed è stato, invece, proprio sulla questione del “Muscatel” che si è incentrato il ragionamento del Collegio.
Il concetto di sottozona va distinto dalle indicazioni geografiche tipiche. Dopo aver richiamato il quadro di riferimento normativo ricostruito dal Tar, il Collegio ha affermato che concetti di sottozona e di indicazioni geografiche tipiche devono essere tenuti distinti, in quanto le sottozone, oltre ad essere caratterizzate da determinate peculiarità, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e devono essere più rigidamente disciplinate. Mentre possono essere utilizzati nomi geografici tipici aggiuntivi per contraddistinguere i vini derivanti da determinate aree di produzione anche in assenza di una particolare e più rigida regolamentazione contenuta nel disciplinare. L’indicazione geografica aggiuntiva ha quindi la funzione (più limitata) di indicare con più esattezza il luogo di produzione e consente una più precisa qualificazione del prodotto. Anche l’individuazione di sottozone determina una più precisa indicazione del luogo di produzione, ma, a differenza dell’indicazione geografica aggiuntiva, per le sottozone il disciplinare di produzione prevede anche una diversa modalità produttiva che determina (anche per questo) una più precisa caratterizzazione del prodotto.
Nessun equivoco sui nomi. Nello specifico, la questione oggetto del ricorso era sorta perché l’utilizzo dell’indicazione geografica aggiuntiva “Cannubi Muscatel” per i vini prodotti in quella specifica area della collina dei Cannubi, secondo la società Cantine dei Marchesi di Barolo, che produce vino in prevalenza da vigneti collocati nella zona Muscatel della collina dei Cannubi, anziché costituire una indicazione ulteriore, a vantaggio del produttore e del consumatore, avrebbe potuto determinare gravi danni per il produttore e, al tempo stesso, confusione per il consumatore a causa del richiamo al termine Muscatel, che, nel gergo comune, è associato al vino moscato che ha caratteristiche notoriamente molto diverse da quelle proprie del vino barolo. La società Cantine dei Marchesi di Barolo, che ha pacificamente utilizzato, fino alla determinazione in questione, il nome Cannubi per indicare la provenienza dalla collina Cannubi del suo barolo (per la verità in alcun casi, in passato, anche con l’aggiunta del toponimo Muscatel), ha, infatti, evidenziato agli organismi competenti che avrebbe potuto subire grave danno se fosse stata costretta ad utilizzare anche il termine Muscatel, in ragione della confusione che tale nome avrebbe potuto ingenerare negli acquirenti.
Ogni vino si distingue per le sue caratteristiche al sapore o all’olfatto. In effetti, il problema posto dalla Cantine dei Marchesi di Barolo non poteva ritenersi irrilevante: perché mentre un esperto di vini non avrebbe difficoltà a comprendere le diverse tipologie di vino, la gran massa di consumatori (meno esperta) facilmente potrebbe essere indotta a ritenere che con l’indicazione aggiuntiva “muscatel” il vino prodotto potrebbe appartenere alla categoria dei moscati o comunque avere caratteristiche assimilabili a quella tipologia. Anche il reg. CEE 3201/90, richiamato nei suoi atti dalla Cantine dei Marchesi di Barolo, aveva previsto, quali sinonimi delle varietà di vino moscato, i nomi “moscatello”, “muscat” e “muskateller”. Sempre l’appellante Cantine dei Marchesi di Barolo ha ricordato che Muscatel richiama il nome latino del vitigno moscato “Muscatellum”, ed ha una forte somiglianza fonetica con “Muscadelle”, una varietà di uva bianca coltivata nelle regioni francesi Bordeax e Bergerac, per la produzione di vini bianchi, sia dolci che secchi. E’ quindi evidente l’esigenza della società Cantine dei Marchesi di Barolo di non essere costretta ad utilizzare una denominazione geografica aggiuntiva, che, senza indicare una diversa tipologia di produzione, può determinare una possibile confusione con i vini moscati, laddove hanno evidentemente diverse regole di produzione e tutt’altro mercato.
In sostanza, considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come anche il TAR ha riconosciuto nella sua decisione, può esercitare in materia poteri discrezionali (che ovviamente sono sindacabili davanti al giudice della legittimità per errori di fatto o per illogicità), la Sezione ha ritenuto che non possa ritenersi viziata la determinazione impugnata che, a seguito delle valutazioni compiute dal Comitato Nazionale Vini e tenuto conto che non erano state individuate anche differenze nel disciplinare di produzione, aveva ritenuto che, senza impedire agli altri produttori di poter aggiungere l’indicazione geografica aggiuntiva più specifica (fra quelle individuate), poteva essere tuttavia consentito (alla Marchesi di Barolo ed agli altri soggetti eventualmente interessati) di utilizzare (come avevano sostanzialmente sempre fatto) il più generico nome Cannubi (in alternativa al nome Cannubi Muscatel), e quindi di utilizzare, a secondo dei casi, le indicazioni geografiche aggiuntive “Cannubi Boschis o Cannubi”, “Cannubi Muscatel o Cannubi”, “Cannubi San Lorenzo o Cannubi” e “Cannubi Valletta o Cannubi.
Il vantaggio per i produttori (e per i consumatori) determinato dall’indicazione geografica aggiuntiva non poteva, infatti, causare anche un danno (per alcuni produttori e per gran parte dei consumatori) per la possibile confusione determinata dall’utilizzo di un nome che avrebbe potuto ingenerare confusione (per la circostanza invero del tutto particolare che una delle aree della collina Cannubi è individuata con il nome Muscatel). Con la soluzione adottata è stata invece garantita l’esigenza di gran parte dei produttori che si collocano nelle zone della collina Cannubi di meglio caratterizzare, anche con l’indicazione geografica aggiuntiva, il loro vino senza peraltro costringere tutti i produttori di quell’area ad utilizzare necessariamente le nuove indicazioni geografica aggiuntive.