Strutture ricettive: requisiti per la somministrazione e programmazione
Con il parere 50249 del 26 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo economico affronta la questione della somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle strutture ricettive, pervenendo a delle conclusioni, a dir poco, sconcertanti.
Nulla in diritto è mai scontato, si era affermato soltanto due settimane fa prima che questo caldo torrido annunciasse l’arrivo dell’estate. Per questo motivo, si era deciso di prendere lo spunto dalle risoluzioni del Mise, per ri-fare il punto della situazione, anche perché fornire un minimo di certezza normativa è d’obbligo soprattutto quando il Mise sconfina in dissertazioni, a dir poco inusuali. Si era detto anche, nel precedente approfondimento che succede sempre più spesso, visto il poco tempo che si riesce a dedicare allo studio, che molte cose siano date per scontate. O perché si è sempre fatto così, oppure perché l’ha detto il Ministero o la regione, oppure perché …. Non voglio avere seccature o impicci o grane che dir si voglia. Senza pensare che, invece, nessuna soluzione adottata da’ maggior tranquillità di quella che viene prescelta dopo una attenta valutazione della problematica. Insomma, mai fidarsi di ciò che dicono gli altri, ascoltare, valutare ponderare e decidere. Ma, nel caso che si prenderà in esame oggi, decidere diventerà estremamente semplice, anzi paradossalmente semplice.
Il Mise risponde ad un comune il quale si interroga circa l’obbligatorietà, o meno, dei requisiti professionali per esercitare l’attività di somministrazione, all’interno di una struttura alberghiera nei confronti dei propri ospiti, con particolare riferimento al fatto che il d.lgs 147/2012 ha soppresso l’obbligo di dimostrare la professionalità per la somministrazione “effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone”.
Relativamente a tale questione, per più di una pagina, il Mise si/ci intrattiene sul fatto che il recente “codice del turismo” approvato con il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 “ha introdotto una disposizione innovativa che riguarda il sistema autorizzatorio e l’esercizio dell’impresa alberghiera”. Con la conseguenza che: “l’unicità della licenza prevista dal citato d.lgs 79/2011 per l’attività ricettiva e per quella di somministrazione non può essere interpretata in modo da vanificare la portata innovativa della disposizione, né certamente, né certamente, tenendo conto del chiaro intento di liberalizzazione della norma, come volta a ripristinare il requisito professionale per l’attività ricettiva, , bensì proprio come finalizzata ad eliminare tale requisito professionale anche per l’attività di somministrazione ove in tal modo connessa con quella ricettiva”.
Ma le sopraindicate considerazioni si può ben affermare siano del tutto improprie o fuori luogo. Ciò in la Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 11/4/2012, n. 15), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011; ovvero di quasi tutte le disposizioni che regolamentavano le strutture ricettive.
Che il Mise non ne fosse stato a conoscenza sembra veramente un paradosso.
Ed, allora, il dubbio che ci si deve invece porre, prima ancora di entrare nel merito se per l’attività di somministrazione all’interno degli alberghi serva o meno, il requisito professionale, è quale sia la disciplina che regolamenta le strutture ricettive, tenuto conto che il d.lgs 79/2011 abrogava l’originaria disciplina contenuta nella legge 135/2001. A questo proposito, la dottrina ha affermato che la c.d. reviviscenza è sicuramente ammessa come “caso a sé” – oltre che nella giurisprudenza costituzionale, anche in quella dei giudici ordinari – nell’ipotesi di annullamento di una norma espressamente abrogatrice da parte dello stesso Giudice costituzionale. Secondo la Corte, infatti, l’invalidità crea un vuoto normativo che consente la “reviviscenza” della precedente disciplina. (http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0003_nota_13_2012_raffiotta.pdf)
Insomma, in tanta nebbia, almeno una certezza: per le strutture ricettive la disciplina di riferimento è ancora la legge 135/2001 che, per quanto riguarda gli alloggiati, aveva esplicitamente escluso l’obbligo del requisito professionale.
Sta di fatto che, nell’ordinamento italiano, la norma fondamentale in tema di abrogazione è posta dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale e tale norma regola il fenomeno della successione delle leggi nel tempo, prevedendo che la nuova legge abroghi quella previgente qualora:
vi sia un’espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (abrogazione espressa)
vi sia incompatibilità tra le nuove norme e quelle precedenti (abrogazione implicita)
la nuova legge ridisciplini l’intera materia prima regolata dalla legge previgente (abrogazione tacita).
Ebbene, l’articolo 71, comma 6, del d.lgs 59/2010, ad oggi, dispone che:
6. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attivita’ di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali […]
Dalla lettura di tale disposizione sembrerebbe, inequivocabilmente, che la somministrazione deve essere in ogni caso consentita soltanto nei confronti di coloro che dimostrano di possedere i requisiti professionali indicati dall’articolo 71 del d.lgs 59/2010. Il Mise ribadisce, nel citato parere del 26 marzo 2013, che l’intervenuta eliminazione all’interno del comma 6 dell’art. 71 dell’inciso, “anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone” disposto dal d.lgs 147/2012 comporta che per i locali non aperti al pubblico il requisito non è più prescritto. Ma è veramente questo che la disciplina oggi afferma? O la disposizione va invece interpretata in senso contrario?
In sostanza, un legislatore accorto intenzionato ad eliminare l’obbligo del requisito per coloro i quali si rivolgono ad una cerchia determinata di persone, non avrebbe eliminato dalla disposizione l’inciso indicato in grassetto: “6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: […]
Ma avrebbe, invece, modificato tale inciso prevedendo che: 6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: […]
Proprio al fine di evitare dubbi interpretativi, la Regione Friuli Venezia Giulia che ha recentemente innovato la disciplina in materia di strutture ricettive ha introdotto nella legge regionale 2/2002 l’art. 56 bis (Requisiti per l’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande) prevedendo che: “1. L’esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, e’ consentito a chi e’ in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 88.”