Suap e semplificazioni in materia di Commercio e Mercati: Stato e Regioni fanno il punto della situazione
In un periodo di relax, tra un Camilleri e le ricette di Benedetta Parodi, mi è d’obbligo (o quasi) dedicare un’oretta alla lettura di due distinti documenti: uno redatto dalla Conferenza delle regioni ed uno dal Ministero dello sviluppo economico. Ovviamente nulla mai è indispensabile, ma chi desidera avere il polso della situazione su come sta andando il mondo, non può trascurare le dettagliate analisi svolte sul processo di semplificazione attuato in questi ultimi anni e su pregi e virtù di questa prima fase attuativa dei SUAP.
Il processo di semplificazione
Il dossier predisposto dalla Conferenza delle regioni, diviso in sei sezioni (Sportello unico attività produttive; avvio ed esercizio dell’attività (SUAP, Comunicazione unica per la nascita d’impresa e Albo imprese artigiane); certificazioni delle imprese e acquisizioni d’ufficio (modifiche al DPR 445/2000) controlli e sanzioni; comunicazioni telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.; Norme sul procedimento amministrativo; misurazione oneri amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione) ciascuna delle quali accompagnata da una “guida ragionata” delle diverse disposizioni normative è una miniera di conoscenza. Ciò in quanto, raramente, l’operatore riesce a disporre del tempo necessario per curare autonomamente la raccolta sistematica delle disposizioni normative che non siano quelle direttamente connesse all’esercizio di una funzione.
Comunque, per chi volesse soffermarsi sulla rivoluzione (poco recepita) di questi ultimi anni, non ha che da scaricare on-line il dossier, elaborato dalla Segreteria della Conferenza delle regioni in collaborazione con la Commissione attività produttive.
Sintesi dei provvedimenti
Comunque, si anticipa, per coloro i quali hanno poco tempo (o voglia) di cimentarsi nella lettura del documento, che le più importanti novità contenute nei diversi decreti legge emanati fino al decreto legge 5/2012, e che riguardano il settore delle attività economiche ed il connesso ambito della vigilanza sono:
1. il Regolamento per la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati per cittadini e imprese;
2. le Linee Guida per la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli amministrativi;
3. Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP) e Sportelli Unici per l’edilizia (SUE).
Per quanto riguarda il Regolamento per la pubblicazione degli elenchi contenenti gli oneri informativi, (DPR n. 252/2012) lo stesso è stato pubblicato in GU il 4 febbraio 2013, n. 29 e disciplina criteri e modalità per rendere conoscibili da parte di cittadini e imprese gli oneri amministrativi di loro interesse (art. 1, co. 2, Regolamento). Tali criteri e modalità sono indicati nelle Linee Guida allegate al Regolamento, che ne formano parte integrante (art. 2, co. 1, Regolamento). Sta di fatto che, nonostante le funzioni relative all’esercizio delle attività economiche siano ormai, di fatto, affidate alle regioni ed agli enti locali, il dpr 252/2012 che si qualifica come legge di riforma economico-sociale, limita l’obbligo di alcuni adempimenti soltanto agli enti statali o controllati dallo Stato. Ad esempio, l’obbligo di pubblicare sui siti web l’elenco degli adempimenti ai quali le imprese sono tenute ad adempiere. E’ disposizione a carattere generale, invece, l’articolo 8 “Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi” dello Statuto delle imprese, il quale dispone che: 1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.
Ed è per tale motivo che le linee guida contenute nel dpr 252/2012 possono svolgere un importante punto di riferimento per tutti.
Linee Guida in materia di controlli amministrativi sulle imprese
A gennaio di quest’anno, la Conferenza unificata ha approvato le Linee Guida in materia di controlli amministrativi sulle imprese, ai sensi dell’art. 14, co. 5, del DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, cd. Decreto Semplifica Italia.
Le Linee Guida si applicano a regioni, province e comuni, e riguardano ispezioni e sopralluoghi presso le imprese, nonché i controlli documentali, anche a campione.
Esse individuano i principi cui devono conformarsi le citate amministrazioni nello svolgimento delle verifiche di loro competenza, tra cui sono particolarmente significativi quelli in tema di:
a) chiarezza della regolazione. Le amministrazioni devono consentire alle imprese di conoscere gli obblighi e gli adempimenti che la normativa impone loro e per i quali è possibile un controllo amministrativo. Le PA possono, in particolare, avvalersi di: i) apposite ckeck list, contenenti l’indicazione degli obblighi e degli adempimenti gravanti sulle imprese; ii) FAQ aventi ad oggetto l’interpretazione delle norme; iii) manuali dei controlli;
b) proporzionalità del rischio. Il principio richiede alle amministrazioni di programmare le attività di controllo alla luce dei livelli di rischio di danni per gli interessi pubblici tutelati e dei relativi impatti. Nell’effettuare tale valutazione, le amministrazioni devono tener conto, tra le altre cose, del possesso di certificazioni ISO o altre certificazioni, anche ambientali, emesse da organismi di certificazione accreditati. Il possesso di tali certificazioni infatti dovrebbe essere considerato dalle amministrazioni per superare l’approccio dei controlli basati esclusivamente su tempistiche fisse e su selezioni casuali delle imprese da controllare;
c) coordinamento delle attività di controllo. Il principio impone un coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nei controlli. A tal fine, le Linee Guida prevedono: i) la predisposizione di piani annuali; ii) la creazione di banche dati comuni alle PA che operano nello stesso settore; iii) la stipula di accordi tra le amministrazioni controllanti; iv) la predisposizione di una modulistica omogenea;
d) approccio collaborativo del personale. I soggetti addetti alle attività di controllo devono avere un rapporto costruttivo con l’impresa. A questo proposito, le Linee Guida prevedono, ad esempio, che i soggetti preposti ai controlli indichino preventivamente alle imprese tempi e modalità delle verifiche;
e) formazione. Le amministrazioni devono orientare il personale alla conoscenza, non solo del dato normativo, ma anche degli aspetti tecnici, connessi alle tipologie di imprese oggetto di controllo. Come esempio di buona prassi, le Linee Guida richiamano gli stage formativi per i dipendenti pubblici presso imprese e associazioni di categoria.
E’ evidente che alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida, come la diffida, non sono altro che delle indicazioni che devono essere trasfuse in legge e solo alcune regioni, fino ad ora, si sono mosse in tal senso.
(Indicazioni estratte da documentazione Confindustria)
Il SUAP secondo il Mise
L’indagine, realizzata dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere e Infocamere ha messo in luce il funzionamento dei servizi di front office degli Sportelli unici per le attività produttive (Suap). Condotta nei mesi di febbraio e marzo 2013, l’indagine ha preso in esame un campione di 1.000 Suap, dei quali 661 gestiti direttamente dai Comuni anche in forma associata e 339 Suap comunali gestiti con il supporto delle Camere di Commercio.
“Dai risultati dell’indagine si ricava un quadro con luci ed ombre e si possono trarre utili indicazioni circa le possibili iniziative da promuovere per completare rapidamente l’attuazione di tale importante strumento del rapporto fra la PA e le imprese e circa il ruolo che il supporto del sistema camerale può offrire nelle situazioni di maggiore criticità.” E’ quanto ha precisato il Ministero stesso nella nota di accompagnamento ai dati resi disponibili on-line, all’indirizzo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2028822
In sintesi, l’indagine, svolta in relazione ai compiti di accreditamento dei Suap che le norme vigenti attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico, rappresenta un contributo alla più complessiva attività di monitoraggio del funzionamento dei SUAP previsto dalle stesse norme.
Solo il 21% Comuni del campione (tra accreditati e “camerali”) ha provveduto a pubblicare informazioni sugli oneri connessi alla presentazione di una pratica al Suap. E ciò, nonostante ai sensi dell’art. 5 del CAD (codice dell’amministrazione digitale) l’obbligo di pubblicazione per tutti i procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione decorra dal primo giugno di quest’anno e, con riferimento specifico al Suap, lo stesso obbligo sia stato già introdotto dall’art. 2 del dm 10 novembre 2011. Inoltre, le modalità prevalenti indicate dai Comuni accreditati per la compilazione della pratica sono il download della modulistica dal sito web del Suap (45%) oppure soluzioni miste (38%), molto diffuse anche nel Suap «camerale» (23%). Insomma, la compilazione on-line delle comunicazioni non è ancora diffusa, con la conseguenza che il procedimento avviene tramite PEC. Sono questi alcuni dei risultati dell’indagine svolta dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV, Promozione della concorrenza del Ministero dello sviluppo economico che è disponibile on-line nel sito del Mise. A distanza di tre anni dall’entrata in vigore del Suap telematico (dPR 160/2010) non si può certo dire, comunque, che i risultati siano stati negativi anche se elementi di criticità sussistono ancora. Come il fatto che siano pochissimi i comuni che hanno attivato funzioni online per il pagamento degli oneri connessi alle pratiche che transitano attraverso lo sportello E, in parte, questo è dovuto al fatto che solo una minoranza dei Comuni applica diritti di segreteria a questi adempimenti. Circostanza questa che, tuttavia, non va vista negativamente perché soltanto per le pratiche di natura edilizia è prevista dalla legge la possibilità di imporre diritti mentre analoga facoltà non è prevista, ad esempio, per i procedimenti di natura meramente economica, com’è il caso dell’apertura di un negozio, di un bar o di un centro estetico. In sostanza, ciò che l’indagine ha fatto emergere è che, a tre anni di distanza dall’entrata in vigore del nuovo Suap, è stato sostanzialmente raggiunto quello che era considerato l’obiettivo e funzione principale del Suap e la sua stessa ragion d’essere. Ovvero nella capacità del Comune di assumere un ruolo di coordinamento nei confronti degli enti terzi in merito ai procedimenti che vanno oltre la sola competenza comunale. Non è invece stato raggiunto, osserva il Ministero, l’altro importante obiettivo che era quello di prevedere modalità standard nell’organizzazione dei servizi, attraverso livelli minimi condivisi. e facendo perno sulle tecnologie dell’informazione. Con la conseguenza che il disagio avvertito dalle imprese non riguarda tanto l’informatizzazione del Suap, ma la standardizzazione dei servizi. Un’impresa, che abbia la necessità di operare in territori vari, è costretta, infatti, ad apprendere tante modalità operative diverse quanti sono i Suap con cui si deve rapportare.
fonte: PL-COM luglio 2013